La Ricerca in collaborazione rappresenta una partnership scientifica paritetica (a differenza delle prestazioni commerciali). Il Dipartimento collabora attivamente con imprese, enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca di comune interesse, unendo risorse umane, finanziarie, strumentali e logistiche per il raggiungimento di obiettivi scientifici condivisi.
NORMATIVA
LE FORME DI COLLABORAZIONE
Un partner esterno (pubblico o privato) può attivare due principali tipologie di accordi con il Dipartimento:
1. Accordo di Ricerca Collaborativa (Imprese ed Enti Privati/Pubblici)
- E' un accordo in cui il Dipartimento e il Partner mettono in comune competenze e risorse per un progetto scientifico specifico e d'interesse reciproco, senza infrastrutture comuni.
- Non è una prestazione di servizi (il Dipartimento non è un fornitore, ma un partner di ricerca). Ciascuna parte contribuisce attivamente e i costi complessivi del progetto sono ripartiti in base all'effettivo impegno.
- Forme avanzate e strutturate di ricerca collaborativa:
a) Laboratori Congiunti (Strutture Condivise): è una forma avanzata e strutturata di ricerca collaborativa, cui le Parti addivengono quando, all'interno di un accordo di ricerca collaborativa, deliberano l'istituzione di uno spazio fisico o virtuale comune (Laboratorio Congiunto), per condividere stabilmente attrezzature d'avanguardia, personale e know-how su un filone di ricerca a lungo termine. Questa forma di collaborazione è indicata quando: è prevista la condivisione di spazi, attrezzature/infrastrutture, o vi è un rilevante investimento (≥ 50.000€), o l’uso di materiali/strumentazioni con caratteristiche di unicità.
Il DiSEI partecipa ad alcuni Laboratori congiunti come sede amministrativa o partner.
b) Laboratori di Innovazione: è una forma di ricerca collaborativa che coinvolge più strutture dell’Università, con condivisione di competenze, conoscenze e risorse umane, ma non è prevista la condivisione di spazi e attrezzature (la ricerca viene condotta da ogni partner all’interno delle proprie sedi).
2. Accordo tra Pubbliche Amministrazioni (Ex Art. 15 Legge 241/90)
- E' un accordo di collaborazione istituzionale attivabile esclusivamente tra l'Università di Firenze e altre Pubbliche Amministrazioni (es. Comuni, Regioni, CNR, Aziende Sanitarie, etc…).
- È finalizzato al coordinamento di attività di interesse comune e alla realizzazione di progetti pubblici. È esclusa qualsiasi forma di utile economico, profitto commerciale o tariffazione tipica del mercato.
PROCEDURA
Per garantire linearità, conformità normativa e tracciabilità amministrativa, l'attivazione di un progetto di ricerca collaborativa segue un iter suddiviso in 4 fasi distinte.
PROPOSTA E CO-PROGETTAZIONE SCIENTIFICA
- Iniziativa del docente/ricercatore proponente.
- Redazione della proposta e dell'Allegato Tecnico.
ISTRUTTORIA E VERIFICA REQUISITI (KTO centrale per l’istituzione di laboratori congiunti e innovativi)
- Verifica preliminare dei requisiti paritetici ed etici.
- Valutazione affidabilità economico-finanziaria dei privati.
ITER DELIBERATIVO IN BASE ALLA TIPOLOGIA
- ACCORDI DI COLLABORAZIONE SEMPLICI / ART.15 (delibera solo del Consiglio di Dipartimento)
- LABORATORI CONGIUNTI (delibera del Consiglio di Dipartimento, del Senato Accademico e del CdA di Ateneo).
SOTTOSCRIZIONE E TRACCIABILITA’ ACCORDI
• Firma DIRETTORE (Accordi Semplici / Art. 15 L. 241/90).
• Firma RETTORE (Atto istitutivo Laboratori Congiunti/Innovazione).
• Inserimento obbligatorio nell'Anagrafe della Ricerca.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata alla Ricerca in collaborazione nell'Area intranet del portale Unifi (accesso con credenziali di Ateneo)
MODULISTICA
Per la modulistica si prega di far riferimento alla pagina dedicata alla Ricerca in collaborazione nell'Area intranet del portale Unifi (accesso con credenziali di Ateneo)
Referente
Ultimo aggiornamento
09.06.2026