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Missioni, Trasferte e Rimborsi spese

Ai fini del Regolamento per le missioni, le trasferte e i rimborsi spese 

  • per “missione” si intende la prestazione di un’attività istituzionale svolta nell’interesse dell’Università degli Studi di Firenze, effettuata dal personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato fuori dall’ordinaria sede di servizio, sia sul territorio nazionale che su quello estero, in via transitoria e temporanea, in località distanti più di 10 km dalla sede di servizio e per un periodo non inferiore alle 4 ore.
    L’incarico di missione dovrà essere svolto tenendo in considerazione i principi di efficienza, efficacia, economicità e contenimento della spesa.

  • per “trasferta” si intende la prestazione di un’attività di lavoro svolta da soggetti esterni all’Ateneo sulla base di un rapporto formalizzato con l’Università di Firenze.
    A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
    - soggetti coinvolti in attività di disseminazione;
    - conferenzieri;
    - esperti;
    - commissari di concorso;
    - e tutti i soggetti previsti dall’ art. 2 comma 1 lettera E del succitato Regolamento.

  • per “rimborso spese” si intende il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai soggetti autorizzati a compiere la missione/trasferta, secondo quanto specificato nel succitato Regolamento, nonché nelle disposizioni normative in materia, applicabili alle università.

 

Ultimo aggiornamento

04.06.2026

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